Una sentenza della Corte Europea che vincola il giudice italiano: a fine concessione le opere non amovibili possono essere acquisite dallo Stato senza indennizzo. Giacché il Demanio pubblico è inalienabile, ogni concessione è precaria.
Una vera e propria tempesta di mezza estate sta per abbattersi sui balneari a causa di una sentenza della Corte di Giustizia Europea che permette di fare un concreto passo in avanti nell’attuare la tanto avversata direttiva Bolkenstein. La Corte di Giustizia Europea ha sentenziato infatti come non implichi affatto una restrizione alla libertà di stabilimento la norma italiana atta a prevedere che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito, e senza indennizzo, dallo Stato Italiano al termine di una concessione. La Corte è intervenuta a proposito di una vicenda riguardante una società che gestisce , in provincia di Livorno, uno stabilimento balneare lungo il quale sono state costruite una serie di opere. Al termine della concessione, al momento del rinnovo, le opere costruite dalla società su suolo demaniale sono state acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano, come previsto dal Codice della Navigazione. Imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello presentato dalla società in questione, si è rivolto alla Corte di Giustizia europea per chiedere appunto se la norma comporti una lesione alla restrizione alla libertà di stabilimento. La Corte ha detto di no, visto che la norma del Codice della Navigazione italiano è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano. I quali si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico. Inoltre, la norma non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano, ma prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo. La Corte Europea, ribadisce pertanto l‘inalienabilità del demanio pubblico e il carattere precario della sua occupazione e delle autorizzazioni che la consentano. La società in questione non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile. C’è tuttavia da precisare che il risultato di un rinvio pregiudiziale alla Corte Euroea da parte del Consiglio di Stato è solo quello di un parere, la Corte non risolve la controversia nazionale. Ma il parere è vincolante, e lo è “erga omnes” per tutti i casi analoghi che si dovessero presentare e di sicuro si presenteranno e dove il giudice nazionale è tenuto infatti a risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. La tempesta di mezza estate è servita. – 18 luglio 2024