Abusi edilizi, nessuna sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione per illeciti antecedenti al 12/11/2014

Facebook
WhatsApp
Telegram
X
Threads
LinkedIn

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in  Adunanza Plenaria, 11 ottobre 2023, n. 16

In merito all’inottemperanza entro 90 giorni alla demolizione impartita con ordinanza da parte della pubblica amministrazione, e successiva sanzione pecuniaria di 20mila euro, la sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023  dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato , ha tra l’altro stabilito che:

la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.”

L’Adunanza plenaria, sotto questo profilo, ha chiarito che rilevano i seguenti tre principi: 1) il principio di irretroattività, desumibile nella materia sanzionatoria dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, oltre che dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) il principio di certezza dei rapporti giuridici, perché chi non ha ottemperato all’ordine di demolizione, facendo decorrere il termine di 90 giorni prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, ha compiuto una omissione in un quadro normativo che prevedeva ‘unicamente’ la conseguenza della perdita della proprietà e non anche quella della irrogazione della sanzione pecuniaria; 3) il principio di tipicità ed il principio di coerenza, poiché col decorso del termine di 90 giorni il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, poiché non è più suo, sicché non è più perdurante l’illecito omissivo (in quanto si è ‘consumata’ la fattispecie acquisitiva), sicché l’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, anche alle ipotesi in cui il termine di 90 giorni era già decorso prima della sua entrata in vigore, comporterebbe l’applicazione di una sanzione per una omissione giuridicamente non più sussistente, essendo preclusa ogni modifica del bene in assenza di ulteriori determinazioni del Comune sulla gestione del bene divenuto ormai suo. – 07 febbraio 2025 –

Fonte: Giustizia Amministrativa

 

Facebook
WhatsApp
Telegram
X
Threads
LinkedIn