Imprese e società di professionisti sono obbligate a sottoscrivere, entro il 31 marzo 2025, l’assicurazione contro le calamità naturali. Lo stabilisce il decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio scorso. Cosa comporta la mancata copertura
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, entro il 31 marzo 2025 per tutte le imprese con sede legale in Italia e pertanto iscritte al Registro Imprese, di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali (Cat Nat) nasce per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato. Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni ad titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l’assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.
Sono invece esclusi dall’obbligo: i professionisti non organizzati in società, con studi individuali e associati che non sono censiti al Registro imprese; le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni: terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione; fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
La polizza assicurativa non copre: i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicuti a seguito di eventi; i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. Gli eventi calamitosi e catastrofali indennizzabili sono: alluvioni, inondazioni ed esondazioni; eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro; frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).Non sono invece coperti:i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma); i danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa; i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Nella relazione tecnica al decreto sono fornite indicazioni più specifiche riguardo agli eventi inclusi nelle coperture. Dalla copertura sono esclusi eventi legati a errori nei progetti di lavori di scavo di pendii nei 10 anni seguenti all’esecuzione e le spese di demolizione e sgombero dei detriti. Per quanto riguarda l’alluvione, sono incluse nella copertura l’inondazione ed esondazione intese come fuori uscita di acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o argini artificiali. Sono esclusi, invece, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, trasudazione oppure allagamenti dovuti dall’impossibilità del suolo di assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevata intensità (le cosiddette bombe d’acqua). Il sisma è riconducibile al “sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene”. Sono escluse le eruzioni vulcaniche, i bradisismi, le valanghe e le slavine, alluvioni, esondazione, inondazione, allagamenti, mareggiate anche se conseguenti a terremoto.Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000. – 23 marzo 2025