22 Novembre 2024
03:27

Sorrento, installazione antenna in via Santa Maria del Toro e il deprezzamento degli immobili circostanti.

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Come nel caso dei cittadini della storica stradina, le abitazioni poste vicine ad antenne per telefonia mobile  vengono scartate dagli acquirenti comportando un deprezzamento dell’ immobile che arriva anche al 20%. Sotto tale aspetto, alcune recenti sentenze, danno ragione ai proprietari di immobili in vicinanza di tali strutture.

Sorrento – Dopo il recente nostro articolo, relativo alla segnalazione dei cittadini residenti che si oppongono alla installazione di una antenna di telefonia mobile (SRB Stazione Radio Base) ,nelle vicinanze di un gruppo di abitazioni in Via Santa Maria del Toro, innumerevoli sono stati i commenti tra coloro che sono contrari alla installazione e i fautori del miglioramento delle comunicazioni  di telefonia mobile, come  il 5G che permette ad esempio di trasmettere i dati in modo più efficiente e veloce. Oltre alla preoccupazione dei danni alla salute, circa i quali vi sono una serie di opinioni, spesso contrastanti, anche da parte di esperti del settore, un altro forte danno che non ha bisogno di pareri tecnici per essere valutato è senz’altro rappresentato dall’improvviso deprezzamento  a cui le abitazioni circostanti all’antenna vengono sottoposte. Infatti abitazioni, spesso oggetto di sacrifici da parte delle famiglie, che improvvisamente si trovano posizionate  vicino alle antenne  di telefonia mobile, vengono scartate dagli acquirenti  comportando un deprezzamento dell’immobile che arriva anche al 20%. Una svalutazione  causata sia per i potenziali danni alla salute  procurati  dall’impianto che  per l’impatto visivo. Non solo, tale penalizzazione incide anche nel caso si volesse affittare l’immobile in questione. A prescindere dalla effettiva pericolosità, il solo fatto di essere vicini ad una antenna può instaurare una insicurezza nell’ipotetico acquirente, che lo porta a non dare luogo alla compravendita o al contratto di affitto. Spesso, sebbene l’effettiva pericolosità può essere considerata secondaria, nell’acquirente entra in gioco una componente istintiva di autoprotezione. In tali scenari, come a Santa Maria del Toro, mentre il proprietario del terreno, dove verrà installata l’antenna,in deroga agli strumenti urbanistici (Legge  36/2001) , trarrà un cospicuo profitto (in postazioni dove non ci sono alternative  si viaggia anche su svariate decine di migliaia di euro all’anno), anche sotto tale aspetto  i principali  danneggiati sono i proprietari degli immobili circostanti. Quindi come potrebbero difendersi i cittadini possessori di abitazioni che improvvisamente si vedono coinvolti in quello che a tutti gli effetti si presenta come un vero e proprio dramma?

In merito, da una ricerca effettuata, vi sono varie sentenze , una delle quali che potrebbe benissimo creare un precedente. Ovvero, la sentenza  n. 709 del 02/11/2018 del Tribunale Civile di Piacenza. Con la quale è stato stabilito che una antenna di telefonia arrecava un pregiudizio permanente a dei terreni dell’attore e una riduzione del loro valore commerciale per la vanificazione delle possibilità edificatorie. L’esito della sentenza stabiliva  il pagamento di un indennizzo calcolato sul deprezzamento  del valore commerciale  nella misura di € 65.600,00. Somma pari alla stima dell’oggettiva diminuzione di valore subita dal bene, calcolata nella differenza tra il valore del fondo prima e dopo l’esecuzione dell’opera. In quanto “…è derivato un danno indennizzabile ai sensi dell’art. 44 D.P.R. 327/2001, dopo aver accertato che la stazione radio base dalla stessa installata ,ha causato un limitazione permanente al diritto dominicale degli attori in termini di minore appetibilità commerciale dei beni di loro proprietà e, conseguentemente, di perdita delle loro potenzialità economiche…”. Inoltre viene riportato che:”…Anche se l’esposizione ad immissioni elettromagnetiche non eccedenti i limiti della normale tollerabilità non arreca un danno materiale al bene immobile, né pregiudica il suo effettivo e quotidiano godimento, tuttavia può compromettere l’esplicazione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà nei termini di una limitazione delle possibilità di disposizione del bene stesso, data la sua minore appetibilità commerciale…” e inoltre “la presenza di una fonte di emissioni elettromagnetiche in prossimità di un bene destinato o destinabile ad uso abitativo viene percepita dalla collettività quale possibile fonte di rischio, per cui deve essere valutata quale aspetto negativo sull’appetibilità e, quindi, sul valore di mercato del bene stesso”. La Sentenza evidenzia quindi il rischio che: “la presenza della stazione radio base determini un impatto negativo non misurabile in termini di danni fisici, ma che si ripercuote esclusivamente sul valore dei beni immobili di loro proprietà, rendendoli meno appetibili dal punto di vista commerciale e causandone il deprezzamento”. Di recente, nel settembre del 2023 una ulteriore Sentenza del Giudice di Pace di Perugia, ha dato ragione ad un condomino che si trova nei pressi di una antenna di telefonia. Oltre al fatto che erano insorti problemi fisici a partire dal giorno di messa in funzione dell’antenna, come insonnia e mal di testa, il condomino ha riscontrato un decremento del valore immobiliare e ha richiesto un risarcimento. Il Giudice di Pace ha riconosciuto il risarcimento.

Pertanto, in attesa di dimostrare eventuali danni fisici, anche per i proprietari degli immobili di Via Santa Maria del Toro,che nel frattempo si sono attivati con una corposa raccolta firme, da sottoporre anche al sindacoMassimo Coppola, opportuno sarebbe rivolgersi ad un buon avvocato immobiliarista. – 02 aprile  2024 – salvatorecaccaviello

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