Per il Consiglio di Stato, l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto prescinde dal parere dell’Arpa, il quale può essere emanato anche successivamente, poiché necessario esclusivamente per consentire l’effettiva messa in funzione dell’impianto. Tuttavia, se in fase preventiva, non sia garantito il rispetto del valore di attenzione, ARPA emette parere tecnico negativo, vincolante per la realizzazione della nuova installazione
Sorrento – Continua a tenere banco la questione, tra l’altro di estrema attualità anche alivello nazionale, della installazione di varie antenne di telefonia mobile lungo il territorio sorrentino. Sia a Sorrento , nella frazione di Priora, dove si prevede una struttura di telefonia mobile in via Santa Maria del Toro che a Piano di Sorrento, con ulteriori varie installazioni, si sono costituiti comitati spontanei di cittadini che continuano a manifestare forte preoccupazioni legate all’inquinamento elettromagnetico e pertanto contrari che tali strutture siano ubicate nelle vicinanze di caseggiati e strutture pubbliche. Nello specifico per quanto riguarda Santa Maria del Toro,dopo un incontro in Comune sia con il sindaco, Avv. Massimo Coppola che con il Dirigente responsabile, Arch. Filippo Di Martino, il comitato dei cittadini, residenti nell’area dove dovrebbe avvenire l’installazione dell’antenna, hanno ottenuto una prima proroga di 30 giorni che probabilmente sarà rinnovata, in attesa dei rilievi dell’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione ambientale della Campania) sollecitati proprio dal Comune. Ora al di là di riuscire a capire, una buona volta, come e da chi vengono decise le ubicazioni delle antenne (quelle delle installazioni di antenne in terreni o su strutture private, sembrerebbe essere diventato un vero e proprio business con sostanziosi ricavi da parte dei proprietari) opportuno sarebbe evidenziare in cosa consiste l’intervento Arpac, e quanto e come sia necessario e vincolante il suo parere. Su tale quesito è opportuno evidenziare una recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 687 – Comune di Arzano (non costituito) e Arpac – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (Avv. Gen. St.) come evidenziato da: RGA on line- Rivista Giuridica dell’Ambiente: “Il parere Arpa, ai sensi dell’art. 87, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, non è atto presupposto in grado di condizionare il provvedimento autorizzativo del Comune alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, configurandosi come provvedimento autonomo e strumentale alla concreta attivazione dell’impianto”. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado, ribadendo un’interpretazione piuttosto consolidata in giurisprudenza, in base alla quale il parere dell’ARPA, reso nell’ambito dell’autorizzazione alla costruzione di impianti radio, non costituisce atto necessario per il rilascio della stessa, rappresentando esso un “provvedimento conclusivo dell’autonomo procedimento strumentale alla concreta attivazione dell’impianto”. – In altri termini, secondo il Consiglio di Stato bisogna tenere distinti i due procedimenti, ancorché complementari: l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto prescinde dal parere dell’ARPA, il quale può essere emanato anche successivamente, in quanto necessario esclusivamente per consentire l’effettiva messa in funzione dell’impianto. In ragione di ciò, secondo il Collegio, è ben possibile che si formi il silenzio assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e quindi che l’autorizzazione alla costruzione di impianti radio per la telefonia mobile si consolidi anche in assenza del parere dell’ARPA, che, come detto, inerisce esclusivamente all’operatività dell’impianto ed è, quindi, oggetto di un procedimento autonomo e separato che ben può concludersi successivamente. Quindi, secondo tale Sentenza, sebbene nel frattempo siano nati dubbi sull’esatta ubicazione dell’impianto con richiesta di ulteriori accertamenti, l’intervento Arpac a Santa Maria del Toro così come in altri casi, difficilmente potrà condizionare la installazione della struttura. Tuttavia, volendo approfondire, secondo quanto riportato da Arpa Lombardia, le attività di ARPA si concretizzano in due fasi:
Prima dell’installazione di un impianto di telecomunicazioni o della realizzazione di una sua modifica, ARPA emette un parere tecnico sul rispetto dei limiti, necessario per l’iter autorizzativo di cui il Comune è l’ente responsabile (rif. Legge Regionale 11/01 e D.Lgs. 259/03 e s.m.i.). In questa fase l’Agenzia valuta, utilizzando un apposito software di simulazione, il valore totale massimo possibile del campo elettromagnetico nell’area circostante l’installazione, tenendo anche conto del contributo di tutti gli impianti già autorizzati presenti nella zona. Il principio è quello cautelativo e per questo si considerano i livelli di esposizione massimi possibili per queste tipologie di impianti. Secondo questo approccio, ad esempio, per le antenne attive utilizzate per i sistemi 5G viene considerato un diagramma che rappresenta in ogni direzione di irraggiamento la massima emissione possibile del campo elettromagnetico dall’antenna. Il valore di campo elettrico ottenuto dalla simulazione è confrontato con i limiti e livelli di riferimento fissati dalla normativa. Qualora in fase preventiva non sia garantito il rispetto del valore di attenzione sopraccitato, ARPA emette parere tecnico negativo, vincolante per la realizzazione della nuova installazione o della modifica proposta per l’impianto già esistente. – Dopo la realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto o della sua modifica, ARPA può eseguire controlli tramite misure di campo elettromagnetico nell’ambiente. A tal fine, ARPA dispone di strumentazioni costantemente aggiornate e via via adeguate allo sviluppo tecnologico della telefonia cellulare, per poter misurare tutte le frequenze attualmente utilizzate dalle tecniche trasmissive in uso e quantificarne l’impatto ambientale. Considerato pertanto che il parere Arpa, molto probabimente non potrebbe essere decisivo per ostacolare la installazione (realizzazione) dell’antenna in via Santa Maria del Toro e che un eventuale regolamento comunale necessita del tempo per essere varato, l’unica speranza per i cittadini coinvolti, come sostenuto da varie sentenze e anche più volte ribadito dal nostro giornale ,rimane appellarsi all’ingente danno economico conseguente al notevole deprezzamento subito dagli immobili che si trovano nei pressi di tali strutture. – 01 maggio 2024