24 Novembre 2024
17:11

Sicurezza sul lavoro, varata la patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi

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Da oggi in vigore. Come presentare la domanda, chi deve farlo e chi è escluso.

Dal 1° ottobre, per le imprese, scatta l’obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili. Al dispositivo devono adeguarsi anche  anche quelle imprese non qualificabili come edili  e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Il nuovo strumento è stato introdotto nell’edilizia dal decreto Pnrr che ha stabilito che occorre avere almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza.

Come indica Il Sole 24Ore, per la prima fase  sono previste due opzioni, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it/).Ma, per evitare che tutti richiedano la patente il 1° ottobre, con il rischio di sovraccaricare il portale, è stata data una seconda opzione dallo scorso 24 settembre, ovvero,  le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti tramite Pec (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) secondo il modello allegato alla circolare dell’Ispettorato del lavoro dello scorso 23 settembre (reperibile sul sito dell’Inl).Dal 1° novembre, tuttavia, scade la fase transitoria e non sarà più possibile operare in cantiere in forza del semplice invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

Da tale provvedimento sono esclusi i soggetti che nei cantieri effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.Possono presentare la domanda di rilascio della patente, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite di un soggetto delegato, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf. All’esito della richiesta il portale dell’Inl genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale una volta completata l’istruttoria sul possesso dei requisiti. Subito dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato (nel caso abbia già accertato l’assenza dei requisiti da parte del richiedente).

I requisiti richiesti – Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio; l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il riferimento ai “casi previsti dalla normativa vigente”, è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d’esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. L’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive. Le imprese e i lavoratori stranieri autonomi devono presentare al portale Inl l’autocertificazione del possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE); in alternativa devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. Rileva il concetto di stabile organizzazione a fini fiscali e quindi l’impresa che ha sede legale in un altro Paese Ue, se ha uno stabilimento in Italia, presenta la domanda come italianaLa patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

La sospensione della patente a crediti –   Diventa obbligatoria per un massimo 12 mesi, qualora si registrano  infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.

Attribuzione dei punti – Si parte con 30 crediti di base e si può arrivare al massimo di 100 crediti ma solo dopo 40 anni, e a due condizioni: se l’azienda ha 20 anni al momento della richiesta della patente e in 40 anni non ha commesso alcuna violazione. Per acquisire ulteriori  crediti:  in ragione dell’anzianità dell’azienda sono attribuiti fino a ulteriori 10 crediti, in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio (fino a 5 anni di anzianità nessun credito, 3 crediti da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni, 10 crediti oltre 20 anni). A questi si aggiungono fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente, in base al principio di un credito aggiunto ogni due anni di attività, in mancanza di violazioni.

Si possono, inoltre, attribuire 40 crediti ulteriori: fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). Fino a 10 crediti ulteriori sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (possesso di Certificazione SOA di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera). Nel frattempo la patente può subire anche delle  decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. A titolo di esempio si citano alcune delle fattispecie (la lista completa è contenuta nella circolare Inl del 23 settembre), tra le quali si prevede il taglio di 5 crediti per omessa valutazione del documento di valutazione dei rischi; il taglio di 3 punti per omessa elaborazione del piano di emergenza e evacuazione, per omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile, per omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza, per mancanza di protezioni verso il vuoto. Mentre la decurtazione di 2 punti scatta per una serie di condizioni, come l’omessa formazione e addestramento, l’omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto, la mancanza di protezione conto i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore differenziale). – Il Sole24Ore – 01 ottobre 2024

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